È dovuta da chiunque possieda aree fabbricabili e terreni agricoli.
È dovuta l'IMU solo sulle abitazioni principali e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con l'aliquota del 3,5 per mille - euro 200,00 di detrazione, da applicare all'imponibile catastale.
Per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale ed equiparati (case a disposizione o locate, terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, aree edificabili, negozi, magazzini, depositi e fabbricati industriali ecc..) l'aliquota IMU è stabilita annualmente dal Consiglio Comunale.
Sono esenti dal pagamento IMU:
- abitazioni principali (e relative pertinenze) non appartenenti alle cat. A/1, A/8 e A/9
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata od utilizzata
RIDUZIONE IMU PER COMODATO D'USO
Sono soggetti al pagamento IMU ridotto del 50% gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta (entro il 1° grado: genitori/figli) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
- il comodante (proprietario) non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (non classificata in A/1, A/8 o A/9) e possieda un solo immobile, uso abitativo, concesso in comodato d'uso al figlio/genitore (comodatario) oppure possieda al massimo due abitazioni, una utilizzata come propria abitazione principale e dell'altra data in comodato al figlio/genitore, entrambe ubicate nel comune di Novate Milanese;
- comodante (proprietario) e comodatario (figlio/genitore) devono risiedere entrambi nel Comune di Novate Milanese;
- il contratto di comodato deve essere registrato (Agenzia delle Entrate);
Questa riduzione si applica alle pertinenze relative all'immobile concesso in comodato d'uso, indicate nel contratto registrato, nel limite di un solo immobile per ciascuna delle categorie catastali: C/2, C/6, C/7.
RIDUZIONE IMU PER IMMOBILI AFFITTATI A CANONE CONCORDATO
Aliquota Imu ridotta al 75%
ATTENZIONE
I proprietari degli immobili affittati a canone concordato e i comodanti degli immobili concessi in uso gratuito a figli/genitori devono darne comunicare al Servizio Entrate
Calcolo IMU
L'imponibile catastale si determina rivalutando del 5% la rendita catastale e applicando i coefficienti moltiplicatori sotto elencati
Categoria Immobile |
Moltiplicatore |
GRUPPO A (abitazioni) - C2 - C6 - C7 |
= moltiplicatore 160 |
C3 - C4 |
= moltiplicatore 140 |
A10 |
= moltiplicatore 80 |
D5 |
= moltiplicatore 80 |
GRUPPO D (edifici industriali) |
= moltiplicatore 65 |
C1 (negozi) |
= moltiplicatore 55 |
TERRENI AGRICOLI (non posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli) |
= moltiplicatore 135 |
AREE FABBRICABILI (l'imponibile è dato dal valore venale al 1° gennaio dell'anno di imposizione) |
Al valore dell'immobile ai fini dell'IMU, così calcolato, saranno poi applicate le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale.
Attenzione: per i fabbricati di categoria D, rimane l'obbligo di versare quota del tributo allo Stato. L'aliquota applicata è quella ordinaria del 1,06%, di cui 0,76% deve essere versato allo Stato e 0,3% al Comune.
Le scadenze
Le scadenze per il pagamento dell'IMU sono le seguenti:
- acconto: dal 1 al 16 giugno
- saldo: dal 1 al 16 dicembre
Il pagamento viene effettuato con modello F24 presso tutti gli sportelli bancari e postali.