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Art. 5 - Aree fabbricabili e determinazione dei valori venali
1. Ai fini della presente imposta, è considerata area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità
effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agi effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente
discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.
2. La base imponibile delle aree fabbricabili è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico e comunque in misura non inferiore
ai valori venali deliberati annualmente dalla Giunta Comunale.
3. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi
venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.