Se hai dimenticato di pagare, o non hai pagato correttamente ti puoi ravvedere così, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.
Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Ravvedimento "SPRINT":
se il pagamento avviene dal 1° giorno fino al 14° giorno dalla scadenza
- Sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- Interessi: calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.
Ravvedimento "BREVE":
se il pagamento avviene dal 15° giorno fino al 30° giorno dalla scadenza
- Sanzione pari al 1,5% dell'imposta non versata;
- Interessi: calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.
Ravvedimento "MEDIO":
se il pagamento avviene dal 31° giorno fino al 90° giorno dalla scadenza
- Sanzione pari al 1,67 % dell'imposta non versata;
- Interessi: calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.
Ravvedimento "LUNGO":
se il pagamento viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, purché entro un anno dalla stessa;
- Sanzione pari al 3,75% dell'imposta non versata;
- Interessi: calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.
Dal 2020, viene esteso anche ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali. Quindi è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni):
Ravvedimento "BIENNALE":
se il pagamento viene effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione:
- Sanzione pari al 4,29% dell'imposta non versata;
- Interessi: calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.
Ravvedimento "ULTRABIENNALE":
se il pagamento viene effettuato oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione:
- Sanzione pari al 5% dell'imposta non versata;
- Interessi: calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.
Interessi - tasso legale:
- dal 01/01/2018 al 31/12/2018 = 0,3%
- dal 01/01/2019 al 31/12/2019 = 0,8%
- dal 01/01/2020 al 31/12/2020 = 0,05%
- dal 01/01/2021 al 31/12/2021 = 0,01%
- dal 01/01/2022 al 31/12/2022 = 1,25%
- dal 01/01/2023 al 31/12/2023 = 5%
- dal 01/01/2024 = 2,5%
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa a "ravvedimento operoso" ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.