Chiedere l'accertamento con adesione a seguito di notifica dell'avviso

Servizio attivo

Descrizione

Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, può notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione andava presentata o il versamento è stato o doveva essere effettuato, avviso di accertamento per omessa, tardiva o infedele dichiarazione oppure per mancato o parziale o tardivo pagamento dell'imposta.

Il Comune verifica la regolarità della posizione dei contribuenti e notifica un avviso di accertamento per informarli dell’esistenza di un loro debito tributario, secondo quanto risulta dalla documentazione in suo possesso, con l'indicazione dell'importo da pagare comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

L'accertamento con adesione, detto anche concordato, è un "accordo" tra il contribuente e il Comune che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al Giudice tributario.

L'accertamento con adesione è una procedura che può essere avviata sia dal Comune che dal contribuente.

Il Comune, tramite un invito a comparire (Decreto legislativo 19/06/1997, n. 218, art. 5), può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento e gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.

Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non può utilizzare l’istituto dell’accertamento con adesione.

Il contribuente, invece, può chiedere di avviare la procedura di accertamento con adesione:

  • prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire
  • dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.

 

Cosa serve

  • Domanda di accertamento con adesione a seguito di notifica         
  • Copia del documento d'identità         
  • Documentazione attestante il titolo di erede o tutore legale dell'intestatario del tributo

Tempi e scadenze

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di accertamento con adesione, il Comune formula al contribuente l’invito a comparire.

Nel presentare domanda di accertamento con adesione il contribuente non perde comunque il diritto di ricorrere davanti al Giudice tributario. Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso sia per il pagamento delle imposte accertate, e al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l’accordo con il Comune può impugnare l'atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

Il procedimento di accertamento, una volta raggiunto l'accordo, si conclude con la redazione, di un atto contenente le seguenti indicazioni:

  • gli elementi e le motivazioni dell’adesione
  • le imposte, sanzioni e interessi dovuti a seguito della definizione
  • le altre somme eventualmente dovute. 

Stabiliti i termini dell'accordo, l'intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento, da parte del contribuente, delle somme risultanti dall’accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.

Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:

  • in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto
  • in forma rateale.

Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire al Comune  la quietanza accompagnata, nei casi di rateazione, dalla documentazione relativa alla garanzia. Quindi, riceverà dal Comune la copia dell'atto di adesione.

Una volta perfezionata la definizione dell'accertamento con adesione, gli atti (avviso di accertamento o di rettifica) eventualmente notificati al contribuente perdono totalmente la loro efficacia.

Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.  

Costi

  • La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

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Documenti

Contatti

Ufficio Tributi

Viale Vittorio Veneto 18, Novate Milanese, Milano, Lombardia, 20026, Italia

Email: tributi@comune.novate-milanese.mi.it
Telefono: 02.35473206
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Telefono CUP: 02.35473231

Pagina aggiornata il 18/09/2024