Il Comune di Novate Milanese, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 29 novembre 2023, ha introdotto, a decorrere dal 01 aprile 2024, l'imposta di soggiorno, dovuta da chiunque, pernotti nelle strutture ricettive site nel territorio comunale e non sia residente nel Comune di Novate Milanese.
L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
L’imposta è dovuta fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi presso la struttura. Dall’ottavo giorno di soggiorno consecutivo in poi, l’imposta non è dovuta. Se la consecutività si interrompe, anche solo per un giorno, si ricomincia il conteggio da 1 per i successivi 7 pernottamenti.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 20 novembre 2025 sono state deliberate – per l’anno 2026 - le seguenti tariffe:
| Tipologia struttura |
Tariffa giornaliera |
| Strutture alberghiere |
€ 5,00 |
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Strutture ricettive non alberghiere (es. affittacamere e B&B)
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€ 4,00 |
OBBLIGO INFORMATIVA AI CLIENTI
I gestori sono tenuti a informare i propri clienti dell’applicazione dell’Imposta di Soggiorno.
ESENZIONI
L'imposta non è dovuta nei seguenti casi:
- i minori fino al sedicesimo anno di età;
- un familiare e/o affine o comunque accompagnatore, e limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della Provincia di Milano;
- i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della Provincia di Milano e un relativo accompagnatore;
- il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per esigenze di servizio, soggiornano nel Comune e limitatamente al servizio medesimo;
- i volontari coordinati dalla Protezione Civile che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare eventi calamitosi;
- i soggetti con invalidità al 100%;
- gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene corrisposto l’assegno di accompagnamento dall’INPS e dall’INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
- il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.