IDS - Imposta di Soggiorno

Tutte le informazioni relative al pagamento dell'Imposta di Soggiorno, dovuta da chiunque pernotti nelle strutture ricettive site nel terrtorio comunale e non sia residente nel Comune di Novate Milanese

Descrizione

Il Comune di Novate Milanese, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 29 novembre 2023, ha introdotto, a decorrere dal 01 aprile 2024, l'imposta di soggiorno, dovuta da chiunque,  pernotti nelle strutture ricettive site nel territorio comunale e non sia residente nel Comune di Novate Milanese.

L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
L’imposta è dovuta fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi presso la struttura. Dall’ottavo giorno di soggiorno consecutivo in poi, l’imposta non è dovuta. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio da 1 per i successivi 7 pernottamenti.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 30 novembre 2023 sono state deliberate – per l’anno 2024 - le seguenti tariffe:

Tipologia struttura Tariffa giornaliera
Strutture alberghiere € 3,00
Strutture ricettive non alberghiere
(ad esempio: affittacamere e B&B)
€ 2,00

OBBLIGO INFORMATIVA AI CLIENTI

I gestori sono tenuti a informare i propri clienti dell’applicazione dell’Imposta di Soggiorno anche affiggendo apposita informativa (fornita dall’Ente) in spazi ben visibili.

ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO PER IL CLIENTE

L’imposta deve essere pagata da parte del soggetto che alloggia nella struttura ricettiva e, a titolo di attestazione di pagamento per il cliente, il gestore può, a scelta:

  • emettere fattura fiscale, indicando separatamente, l’importo dell’imposta di soggiorno come “operazione fuori campo IVA”.
  • rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.

Il gestore è tenuto a conservare le quietanze per un periodo di cinque anni.
Il gestore è responsabile della riscossione e degli obblighi tributari, con diritto di rivalsa sui clienti. In caso di mancato versamento da parte del cliente, il gestore della struttura è tenuto a versare l’imposta in qualità di Responsabile del pagamento dell’imposta.

ESENZIONI

L'imposta non è dovuta nei seguenti casi:

  1. i minori fino al sedicesimo anno di età;
  2. un familiare e/o affine o comunque accompagnatore, e limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della Provincia di Milano;
  3. i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della  Provincia di Milano e un relativo accompagnatore;
  4. il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per esigenze di servizio, soggiornano nel Comune e limitatamente al servizio medesimo;
  5. i volontari coordinati dalla Protezione Civile che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare eventi calamitosi;
  6. i soggetti con invalidità al 100%;
  7. gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene  corrisposto l’assegno di accompagnamento dall’INPS e dall’INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
  8. il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.  

DICHIARAZIONE ESENZIONE

L’esenzione è subordinata alla presentazione da parte del cliente dell’attestazione di esenzione compilando l’apposito modulo (“Attestazione di esenzione”, fornito dall’Ente).
In aggiunta, per l’esenzione di cui ai punti b) e c), è necessario trattenere anche copia della certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
Il gestore è tenuto a conservare le dichiarazioni rilasciate dall’ospite per l’esenzione per un periodo di cinque anni.

RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE

I gestori devono riversare al Comune di Novate Milanese le somme riscosse, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare (16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio), mediante modello F24 compilando i campi sottoindicati e utilizzando i seguenti codici:

CODICE ENTE F955
CODICE TRIBUTO 3936
ANNO DI IMPOSTA 2024 (esempio riferito al 2024)
RATA/MESE DI RIFERIMENTO PER RIGA
Si ricorda che per l’anno 2024 la Tassa di Soggiorno sarà calcolata a partire dal mese di aprile, escludendo dunque dal versamento il primo trimestre dell’anno.
Si partirà con il versamento dal codice 0412 entro il 16 luglio 2024

 

0112 Mese di Gennaio
0212 Mese di Febbraio
0312 Mese di Marzo
0412 Mese di Aprile
0512 Mese di Maggio
0612 Mese di Giugno
0712 Mese di Luglio
0812 Mese di Agosto
0912 Mese di Settembre
1012 Mese di Ottobre
1112 Mese di Novembre
1212 Mese di Dicembre

Contestualmente al versamento delle somme dovute, i gestori sono tenuti a comunicare il numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti, utilizzando il modulo fornito dall’Ente (“Comunicazione presenze e versamenti”). La comunicazione deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti.
Il modulo dovrà essere inviato (tramite mail ordinaria o certificata) all’indirizzo: comune.novatemilanese@legalmail.it
In caso di gestione di più strutture ricettive, il gestore dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l’obbligo di comunicare al Comune di Novate Milanese – Ufficio Tributi – il periodo di chiusura.


DICHIARAZIONE AD AGENZIA DELLE ENTRATE

Il gestore deve presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica (tramite l’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le proprie credenziali Fisconline/Entratel) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una “dichiarazione di imposta di soggiorno” (modello 22 Agenzia delle Entrate) contenente oltre alle generalità del soggetto gestore e dell’eventuale intermediario, i dati della struttura ricettiva, i riferimenti dei versamenti effettuati al Comune nell’arco di tutti i trimestri relativi alle strutture oggetto della dichiarazione nonché specificando la categoria e il numero di esenzioni applicate. La prima scadenza sarà quindi entro il 30 giugno 2025 con i dati relativi al 2024. La dichiarazione non deve essere trasmessa al Comune ma esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.

Documenti

Ufficio responsabile

Ufficio Tributi

Viale Vittorio Veneto 18, Novate Milanese, Milano, Lombardia, 20026, Italia

Email: tributi@comune.novate-milanese.mi.it
Telefono: 02.35473206
Email: canone.unico@comune.novate-milanese.mi.it
Telefono CUP: 02.35473231

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Pagina aggiornata il 09/07/2024