Il Comune di Novate Milanese, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 29 novembre 2023, ha introdotto, a decorrere dal 01 aprile 2024, l'imposta di soggiorno, dovuta da chiunque, pernotti nelle strutture ricettive site nel territorio comunale e non sia residente nel Comune di Novate Milanese.
L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
L’imposta è dovuta fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi presso la struttura. Dall’ottavo giorno di soggiorno consecutivo in poi, l’imposta non è dovuta. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio da 1 per i successivi 7 pernottamenti.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 19 novembre 2024 sono state deliberate – per l’anno 2025 - le seguenti tariffe:
Tipologia struttura |
Tariffa giornaliera |
Strutture alberghiere |
€ 4,00 |
Strutture ricettive non alberghiere (es. affittacamere e B&B)
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€ 3,00 |
OBBLIGO INFORMATIVA AI CLIENTI
I gestori sono tenuti a informare i propri clienti dell’applicazione dell’Imposta di Soggiorno anche affiggendo apposita informativa (fornita dall’Ente) in spazi ben visibili.
ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO PER IL CLIENTE
L’imposta deve essere pagata da parte del soggetto che alloggia nella struttura ricettiva e, a titolo di attestazione di pagamento per il cliente, il gestore può, a scelta:
- emettere fattura fiscale, indicando separatamente, l’importo dell’imposta di soggiorno come “operazione fuori campo IVA”.
- rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.
Il gestore è tenuto a conservare le quietanze per un periodo di cinque anni.
Il gestore è responsabile della riscossione e degli obblighi tributari, con diritto di rivalsa sui clienti. In caso di mancato versamento da parte del cliente, il gestore della struttura è tenuto a versare l’imposta in qualità di Responsabile del pagamento dell’imposta.
ESENZIONI
L'imposta non è dovuta nei seguenti casi:
- i minori fino al sedicesimo anno di età;
- un familiare e/o affine o comunque accompagnatore, e limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della Provincia di Milano;
- i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della Provincia di Milano e un relativo accompagnatore;
- il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per esigenze di servizio, soggiornano nel Comune e limitatamente al servizio medesimo;
- i volontari coordinati dalla Protezione Civile che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare eventi calamitosi;
- i soggetti con invalidità al 100%;
- gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene corrisposto l’assegno di accompagnamento dall’INPS e dall’INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
- il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.
DICHIARAZIONE ESENZIONE
L’esenzione è subordinata alla presentazione da parte del cliente dell’attestazione di esenzione compilando l’apposito modulo (“Attestazione di esenzione”, fornito dall’Ente).
In aggiunta, per l’esenzione di cui ai punti b) e c), è necessario trattenere anche copia della certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
Il gestore è tenuto a conservare le dichiarazioni rilasciate dall’ospite per l’esenzione per un periodo di cinque anni.
RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE
I gestori devono riversare al Comune di Novate Milanese le somme riscosse, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare (16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio), mediante modello F24 compilando i campi sottoindicati e utilizzando i seguenti codici:
CODICE ENTE |
F955 |
CODICE TRIBUTO |
3936 |
ANNO DI IMPOSTA |
2025 |
RATA/MESE DI RIFERIMENTO PER RIGA
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0112 Mese di Gennaio
0212 Mese di Febbraio
0312 Mese di Marzo
0412 Mese di Aprile
0512 Mese di Maggio
0612 Mese di Giugno
0712 Mese di Luglio
0812 Mese di Agosto
0912 Mese di Settembre
1012 Mese di Ottobre
1112 Mese di Novembre
1212 Mese di Dicembre |
Contestualmente al versamento delle somme dovute, i gestori sono tenuti a comunicare il numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti, utilizzando il modulo fornito dall’Ente (“Comunicazione presenze e versamenti”). La comunicazione deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti.
Il modulo dovrà essere inviato (tramite mail ordinaria o certificata) all’indirizzo: comune.novatemilanese@legalmail.it
In caso di gestione di più strutture ricettive, il gestore dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l’obbligo di comunicare al Comune di Novate Milanese – Ufficio Tributi – il periodo di chiusura.
DICHIARAZIONE AD AGENZIA DELLE ENTRATE
Il gestore deve presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica (tramite l’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le proprie credenziali Fisconline/Entratel) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una “dichiarazione di imposta di soggiorno” (modello 22 Agenzia delle Entrate) contenente oltre alle generalità del soggetto gestore e dell’eventuale intermediario, i dati della struttura ricettiva, i riferimenti dei versamenti effettuati al Comune nell’arco di tutti i trimestri relativi alle strutture oggetto della dichiarazione nonché specificando la categoria e il numero di esenzioni applicate. La prima scadenza sarà quindi entro il 30 giugno 2025 con i dati relativi al 2024. La dichiarazione non deve essere trasmessa al Comune ma esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.
CONTO DI GESTIONE E MODELLO 21
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia - con apposita nota del maggio 2024, citando la sentenza n. 47/2024, ha riattribuito ai gestori delle strutture ricettive la funzione di “Agenti contabili di fatto”, in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale (cd. “maneggio”) di denaro pubblico. Per questo, i gestori delle strutture ricettive (in quanto agenti contabili), devono trasmettere al Comune il conto della gestione relativo all’anno precedente (entro il 30 gennaio di ogni anno), redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 – Conto di gestione). Il Comune, entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto, deve a sua volta inviare il conto degli agenti contabili alla Corte dei Conti. Il Modello 21 è un rendiconto dell’attività di riscossione e riversamento dell’imposta di soggiorno relativo all’anno precedente concluso, da compilare a cura del gestore delle strutture ricettive. La scadenza per la consegna del Modello 21 (debitamente compilato) è il 30 Gennaio di ogni anno (relativamente al riscosso dell’anno precedente).
Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva:
- consegnandolo direttamente a mano presso il Protocollo del Comune in Via Vittorio Veneto 18 (da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.30);
- inviandolo tramite posta raccomandata, sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal Gestore, al seguente indirizzo: Comune di Novate Milanese – Servizio Tributi – Imposta di soggiorno - via Vittorio Veneto 18
- solo per chi è dotato di firma digitale, inviandolo sottoscritto digitalmente, tramite Pec, all’indirizzo: comune.novatemilanese@legalmail.it
ATTENZIONE: NON è ammesso l’invio del Conto della gestione in altre forme.
Al fine di agevolare i gestori delle strutture ricettive, si riportano – nei documenti allegati - alcune note illustrative per la compilazione del Modello 21:
- “Guida compilazione Modello 21”
- “Esempio compilazione Modello 21 anno 2024”
- Modello_21_2024 editabile.