Il presente regolamento disciplina, nell’ambito dei principi fissati dal T.U.n.267/00, l’attività amministrativa tesa all’instaurazione ed allo svolgimento dei rapporti negoziali con soggetti terzi.
Il Comune può stipulare convenzioni, contratti tipici e atipici nell’ambito dei propri compiti istituzionali.
Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e di servizi, alle concessioni, alle vendite, alle permute, alle locazioni, si provvede con la stipulazione di un contratto.
In base al disposto dell’art.192 del richiamato T.U., il contratto deve essere preceduto da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento e deve indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base.