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(art.13, commi 1.5 D.Lgs n. 504/93)
Veicoli in genere, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato
Per metro quadrato e per anno solare (si applica alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo).
SUPERFICIE TASSABILE
IMPORTO
per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio;
per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
€ 20,13
Se la pubblicità viene effettuata in forma luminosa o illuminata si applica la maggiorazione del 100%;
Superficie pubblicitaria compresa tra 5,5 e 8,5 m2 tariffa maggiorata del 50%;
Superficie maggiore di 8,5 m2 tariffa maggiorata del 100%
PUBBLICITA' EFFETTUATA SUI VEICOLI ADIBITI AI TRASPORTI DELL'IMPRESA
(art.13, commi 1.5 D.Lgs n. 504/93) Per metro quadrato e per anno solare (si applica alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo).
SUPERFICIE TASSABILE
PORTATA
IMPORTO
Autoveicoli
Portata superiore a 3.000 Kg.
€ 111,54
Autoveicoli
Portata inferiore a 3.000 Kg.
€ 74,37
Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie
€ 37,18
Veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui sopra è raddoppiata.
L'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.