I documenti conservati negli archivi storici di un ente pubblico, come previsto dal Decreto legislativo del 22/01/2004, n. 42, art. 122, com. 1, sono liberamente consultabili.
Fanno eccezione, in quanto non sono da considerarsi storici:
i documenti che contengono dati sensibili e dati giudiziari, i quali diventano consultabili dopo 40 anni
i documenti che contengono dati sulla salute, la vita sessuale e situazioni particolarmente riservate, i quali diventano consultabili dopo 70 anni.
Chi accede agli archivi e ai documenti deve osservare le regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi del Decreto legislativo del 10/08/2018,n. 101, art. 20, com. 4