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È ammessa la coabitazione di persone legate da vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, per assistere l’assegnatario o un componente familiare con disabilità pari o superiore al 66% o con grave handicap o patologia gravemente invalidante accertati dalla competente autorità.
È ammessa inoltre la coabitazione di persone terze rispetto al nucleo familiare assegnatario che prestano regolare attività lavorativa di assistenza a componenti del medesimo nucleo familiare.
Se la coabitazione comporta la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza, l'ente proprietario, che può eventualmente avvalersi della collaborazione di un ente gestore ad esempio le ALER, dichiara la decadenza dall'assegnazione del nucleo assegnatario.
Il venire meno della necessità di assistenza comporta la cessazione della coabitazione.
Descrizione
Gli assegnatari di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico devono comunicare la coabitazione nell'alloggio di persone per necessità di assistenza all'assegnatario o a componenti del nucleo familiare.
La coabitazione non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare assegnatario e, pertanto, non produce effetti ai fini del subentro o del cambio dell’alloggio.
Tempi e scadenze
La coabitazione nell'alloggio deve essere comunicata entro 30 giorni.
Se è accertata la violazione delle disposizioni sulla coabitazione, l'ente proprietario diffida l’assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro 30 giorni dalla notifica della diffida. In caso di inottemperanza della diffida, dichiara la decadenza dell’assegnazione adottando gli adempimenti di competenza.
Per gli inquilini di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico di proprietà non comunale la comunicazione deve essere presentata direttamente all’ente proprietario.
La conclusione del procedimento è immediata.
Costi
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento
Accedi al servizio
Puoi accedere al servizio Comunicare la coabitazione per assistenza
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