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È possibile fare ricorso a una sanzione notificata a seguito di una violazione del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285. La presentazione del ricorso permette ai cittadini soggetti a sanzioni amministrative per la violazione delle norme sulla circolazione stradale di contestarle all'ente accertatore.
Ricevuta una sanzione amministrativa, il trasgressore o obbligato in solido può (alternativamente):
presentare ricorso indirizzato al prefetto competente per il territorio presso l'ufficio o il comando accertatore della violazione entro 60 giorni dalla contestazione della sanzione o della notifica del verbale (Decreto legislativo 30/04/1992 n.285, art. 203, com. 1)
Il ricorrente dovrà argomentare con deduzioni tecniche, documenti e considerazioni i motivi per cui reputa scorretta l'attribuzione della sanzione.
Il ricorso è possibile solo se il cittadino non ha nel frattempo provveduto al pagamento della sanzione anche in forma ridotta.
Ricorso presentato al prefetto
È possibile presentare ricorso direttamente al prefetto di riferimento del territorio in cui è stata accertata la violazione, tuttavia resta invariato il tempo entro il quale deve essere comunicato l'esito al ricorrente.
Opposizione presentata al giudice di pace
Il ricorso al giudice di pace comporta il pagamento di un contributo unificato e una marca da bollo.
Ricorso al Prefetto per violazione del Codice della Strada
Copia del documento d'identità
Documentazione a supporto del ricorso
Cosa si ottiene
L'ufficio accertatore ha l'obbligo di comunicare al prefetto entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza:
il ricorso corredato della documentazione consegnatagli dal trasgressore
le relazioni tecniche utili a confermare o confutare le tesi sostenute nel ricorso.
Il prefetto, una volta che ha ricevuto la documentazione relativa al ricorso, ha tempo 120 giorni per esprimersi sull'esito. In questo intervallo di tempo il ricorrente può chiedere un'audizione personale; in questo caso il conteggio dei giorni verrà sospeso.
Nel complesso il prefetto deve prendere una decisione e comunicarla ad accertatore e ricorrente entro e non oltre 150 giorni dalla data di presentazione del ricorso, superati i termini il ricorso è da intendersi come accolto (Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, art. 204).
Se il ricorso sarà accolto, la sanzione amministrativa verrà archiviata e l'esito sarà comunicato all'ente accertatore e al ricorrente.
Altrimenti, se il ricorso non sarà accolto, il prefetto che ha respinto il ricorso dovrà notificare la nuova ingiunzione di pagamento per la sanzione, che sarà almeno doppia rispetto all'importo minimo previsto e maggiorata dei costi di notifica.
Tempi e scadenze
Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.
Costi
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento
Accedi al servizio
Puoi accedere al servizio Fare ricorso per violazione relativa al Codice della Strada
direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .