Gli stalli di sosta devono:
- essere delimitati da strisce gialle
- avere l'apposito simbolo dipinto sul terreno
- essere affiancati dallo spazio libero necessario per aprire lo sportello del veicolo, fare manovra e salire sul marciapiede.
I Comuni devono stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1996, n. 503, art. 11, com. 5 (almeno un posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili) (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 381).
Il loro uso non è personale, pertanto possono essere utilizzate, indipendentemente da chi ne ha fatto richiesta, da tutti i veicoli al servizio di persone disabili che espongono lo specifico contrassegno, a meno che non si tratti di area ad uso individuale. In questo caso, se ricorrono particolari condizioni di invalidità, il Comune può assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del permesso per la circolazione e la sosta del richiedente. L'agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica domanda da parte del titolare del permesso per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio di persone diversamente abili (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 381).