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I coniugi separati possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice presentando una dichiarazione all'ufficiale di stato civile del Comune (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 157, Codice civile).
È possibile recarsi nel Comune dove è stato celebrato il matrimonio o in quello di residenza, se il matrimonio è stato trascritto anche in quel Comune.
Come fare
Il procedimento ha inizio con la presentazione del modulo che consente all'ufficiale di stato civile di raccogliere tutta la documentazione necessaria.
Gli interessati saranno contattati per telefono o via mail per concordare la data in cui dovranno comparire congiuntamente davanti all'ufficiale di stato civile: qui firmeranno la dichiarazione con cui intendono riconciliarsi.
La dichiarazione di riconciliazione è annotata sull'atto di matrimonio.
La data di decorrenza della riconciliazione è quella della dichiarazione di riconciliazione resa davanti all'ufficiale di stato civile.
Cosa serve
Dichiarazione di avvenuta riconciliazione
Copia del documento d'identità
Copia del decreto di separazione
Tempi e scadenze
Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.
Costi
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento
Accedi al servizio
Puoi accedere al servizio Dichiarare l'avvenuta riconciliazione con il coniuge
direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .