Autenticare le copie di documenti

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e copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta

A chi è rivolto

A tutti i Cittadini

Descrizione

Il Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 18 prevede che:

Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.

L'autenticazione delle copie può essere fatta:

  • dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale
  • dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente
  • da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'attestazione di conformità all'originale è apposta in calce alla copia e deve contenere:

  • la data e il luogo del rilascio
  • il numero dei fogli di cui è composto il documento
  • il nome, cognome, la qualifica, la firma per esteso del pubblico ufficiale autorizzato
  • il timbro dell'ufficio.

Se la copia dell'atto o documento è formata da più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Attestare la conformità di una copia con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Il Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 19 prevede che:

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà [...] può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 19-bis prevede che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta la conformità di una copia può essere apposta in calce alla copia stessa.

 

 

 

Come fare

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio". 
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente, all'indirizzo PEC
  • Presso il Municipio: la richiesta deve essere presentata presso la sede comunale 

Cosa serve

  • un documento di riconoscimento valido
  • la documentazione in originale
  • la copia da autenticare
  • le marche da bollo (se previste).

Cosa si ottiene

L'autenticazione di copie

Tempi e scadenze

  • La conclusione del procedimento è immediata.

Costi

Questo procedimento è in via generale soggetto al pagamento dell'imposta di bollo da 16,00 € ogni quattro facciate. É prevista l'esenzione per alcuni usi espressamente indicati dalla legge: il richiedente deve pertanto indicare esplicitamente il tipo di utilizzo.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Autenticare le copie di documenti direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe

Viale Vittorio Veneto 18, Novate Milanese, Milano, Lombardia, 20026, Italia

Email: anagrafe@comune.novate-milanese.mi.it
Telefono: 02.35473218

Pagina aggiornata il 18/11/2024