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Si rammenta che in caso di nevicate tutti i proprietari di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti di attività commerciali, laboratori e pubblici esercizi hanno l’obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dal marciapiede e/o dal percorso pedonale su tutto il fronte della loro proprietà durante e dopo le nevicate, con contestuale spargimento sale o idoneo materiale atto ad evitare pericoli per la pubblica incolumità (art. 85 Regolamento di Polizia Urbana e Art. 32 Regolamento servizi di Igiene Ambientale).
La neve dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi dei pozzetti stradali