Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 31 marzo 2023 n. 36 e si applica nel caso di appalti e partenariato pubblico privato di lavori, di servizi e di forniture.
All’interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023 è menzionato come “Codice”.
L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni. Pertanto il presente Regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l’efficienza e l’efficacia delle funzioni comunali con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.
In caso di ricorso ad accordo quadro, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera n) dell’Allegato I.1 del Codice, ad ogni conseguente effetto il calcolo della percentuale di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice così come determinata dal presente regolamento, ha luogo assumendo a base l'importo di ciascun appalto effettivamente commissionato a valle dell'accordo quadro e non quello complessivo dell'accordo quadro.
Gli appalti e il partenariato pubblico privato di lavori, di servizi e di forniture per essere incentivatili, anche in caso di affidamenti diretti, devono essere previsti in un documento di programmazione dell’Ente.