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L’albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado. L'iscrizione agli elenchi è gratuita (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9 e art. 10).
essere cittadini italiani di buona condotta morale
essere residenti nel Comune
godere dei diritti civili e politici
avere un'età compresa tra 30 e 65 anni
possedere il titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e il titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado).
Descrizione
L'iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.
i componenti gli organi delle regioni previsti dall'articolo 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti previsti dagli statuti regionali speciali
predispone gli elenchi dei cittadini residenti nel Comune e che possiedono i requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare rispettivamente nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di appello
effettua gli aggiornamenti conseguenti alla verifica dei presupposti che la legge prevede per l’idonea inclusione in ciascuno degli elenchi
predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al presidente del tribunale.
Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di appello sono formate con l'intervento del pubblico Ministero e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e con l'assistenza del cancelliere. In pubblica udienza, in un'urna sono imbussolati tanti numeri quanti sono quelli corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi. Si procede poi all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 23). Attraverso un'altra estrazione si formerà successivamente la lista dei giudici popolari ordinari.
Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della Corte di Assise, in seduta pubblica, il presidente, assistito dal cancelliere e alla presenza del pubblico ministero, estrae dieci schede dall'urna dei giudici popolari ordinari. Dopo essere stati avvisati, questi ultimi dovranno presentarsi all'inizio della sessione (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 25).
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Se un cittadino nominato giudice popolare non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di Assise o della Corte di Assise di appello:
al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende
alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento causato dalla sua assenza.
Non sono escluse inoltre sanzioni più gravi stabilite dalla legge, se il fatto commesso costituisce reato. Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente se il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di presentarsi.
Come fare
Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio".
A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente, all'indirizzo PEC
Presso il Municipio: la richiesta deve essere presentata presso la sede comunale
Cosa serve
Domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari
Copia del documento d'identità
Cosa si ottiene
L'iscrizione all'albo dei giudici popolari
Tempi e scadenze
Le iscrizioni sono aperte ogni due anni (anni dispari) e devono essere presentate entro il 31 luglio.
Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.
Costi
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento
Accedi al servizio
Puoi accedere al servizio Iscriversi all'albo dei giudici popolari
direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .