L’obbligo di numerazione si estende a tutti gli accessi, anche secondari, che immettono in abitazioni, uffici ed esercizi, compresi i passi carrai e le aree recintate provviste di accesso all'area di circolazione (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 42).
Inoltre, in base al Punto 3 del'Allegato 3 della nota ISTAT 15/01/2014, n. 912/2014/P, l'obbligo di numerazione è previsto anche per tutti gli accessi precedentemente esenti (fabbricati rurali abitati soltanto per brevi periodi dell’anno, chiese, accessi dei monumenti pubblici che non immettono anche in uffici o abitazioni, fienili, legnaie, stalle e simili).
A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare domanda per l'assegnazione del numero civico, sia che si tratti di fabbricato ad uso di abitazione civile, sia di che si tratti di fabbricato destinato ad altro uso.
La domanda di assegnazione deve essere presentata anche per gli edifici esistenti che abbiano subito modifiche agli accessi sulle aree di circolazione (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 43).
Il numero civico deve essere indicato su targhetta di materiale resistente ed esposto in maniera visibile.