L'esposto in materia ambientale può essere presentato per:
- abbandono di rifiuti
- scarichi idrici
- inquinamento dell’aria
- emissione di cattivi odori
- inquinamento acustico
- presenza di amianto
- inquinamento elettromagnetico.
Abbandono di rifiuti
Per abbandono di rifiuti s'intende la presenza, in un'area pubblica o privata, di rifiuti di varia natura, come materiali ingombranti, elettrodomestici fuori uso, lastre di eternit, bottiglie di plastica, carta, vetro, lattine, ecc.
Il divieto di abbandonare rifiuti è previsto dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 192 e sanzionato dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 255, 256 e 256-bis.
Una volta ricevuta la segnalazione, il Comune interviene per individuare il responsabile dell’abbandono. Assicura inoltre la rimozione dei rifiuti direttamente o con diffida/ordinanza in capo ai responsabili e/o ai proprietari dell’area su cui è stato fatto l’abbandono per il ripristino dello stato dei luoghi.
Informazioni utili: nella segnalazione è importante indicare, anche approssimativamente, la natura e la quantità dei rifiuti abbandonati.
Scarichi idrici
Una volta ricevuta la segnalazione, il Comune interviene per effettuare le opportune verifiche dirette con sopralluoghi interessando poi a seconda delle competenze gli enti terzi come ARPA, ATS, ATO, gestore del servizio idrico, e se necessario adotta i necessari provvedimenti.
In caso di emergenze ambientali il cittadino può chiamare la sala operativa di Protezione Civile di Regione Lombardia al numero verde 800 061 160, attivo 24 ore su 24.
Inquinamento dell'aria
Se si ritiene che i fumi e le emissioni di un'attività produttiva siano causa di inquinamento atmosferico può essere chiesta una verifica al Comune, che potrà attivare ARPA per i controlli del caso. ARPA effettuerà un sopralluogo per verificare la provenienza dell’inquinamento, e nel caso lo stesso provenga da un’attività produttiva verificherà se la situazione sia regolare dal punto di vista tecnico e coerente con il regime amministrativo in cui opera l’azienda, in particolare in relazione ai limiti delle emissioni in atmosfera.
Eventuali violazioni sono segnalate all’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni, al fine dell’adozione degli opportuni provvedimenti.
Se si pensa che possa trattarsi di un'emergenza è bene segnalare direttamente al numero unico delle emergenze: 112 o al numero verde di Regione Lombardia – Emergenze Protezione Civile 800 061 160, attivo 24 ore su 24.
Informazioni utili: allo scopo di facilitare l’analisi della situazione da parte degli organi tecnici, è importante fornire, nella segnalazione, indicazioni dettagliate in merito al problema segnalato (tipo di emissione, frequenza, orari, durata, ecc.).
Emissione di cattivi odori
La molestia olfattiva è la presenza di un odore che altera lo stato di benessere e che, nei casi più gravi, può causare disagio e disturbo. Le tipologie più frequenti di molestie olfattive sono rappresentate da abbandono di rifiuti, fuoriuscita di gas, incendi, attività produttive o agro-zootecniche.
Alcuni casi possono essere associati ad emergenze vere e proprie, altri possono essere legati a condizioni croniche o cicliche legate a situazioni o impianti produttivi.
Se si pensa che possa trattarsi di un'emergenza è bene segnalare direttamente al numero unico delle emergenze: 112 o al numero verde di Regione Lombardia – Emergenze Protezione Civile 800 061 160, attivo 24 ore su 24. Se, invece, non è un'emergenza, la segnalazione deve essere inoltrata al Comune.
Informazioni utili: allo scopo di facilitare l’analisi della situazione da parte degli organi tecnici, è importante fornire, nella segnalazione, indicazioni dettagliate in merito al problema segnalato (tipo di emissione, frequenza, orari, durata, ecc.).
Inquinamento acustico
I controlli in materia di inquinamento acustico riguardano il rumore prodotto da:
- attività commerciali o di servizio (bar, discoteche, esercizi commerciali, ecc.)
- attività produttive (industrie, attività artigianali, ecc.)
- infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti)
- attività temporanee (cantieri, manifestazioni temporanee e ricreative, ecc.).
A seguito di una segnalazione, il Comune provvede ad attivare un procedimento amministrativo che prevede, con la collaborazione di ARPA, sopralluoghi e rilevazioni strumentali di verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa.
Per questo motivo, chi ha presentato l’esposto deve garantire piena disponibilità in tutte le fasi del procedimento, consentendo l’accesso alla propria abitazione per le rilevazioni fonometriche sia da parte dei tecnici incaricati dalla parte disturbante che dei tecnici di ARPA, concordando modalità e tempi.
Le situazioni di disturbo all’interno dei condomini devono essere affrontati a livello condominiale o rivolgendosi alla giustizia ordinaria.
Le situazioni di disturbo, in ambiente esterno, riconducibili a schiamazzi oppure a rumorosità legata ad abitudini comportamentali poco civili o all’interno di un ambiente abitativo, sono regolate dal Regio Decreto 19/10/1930, n. 1938, art. 659, com. 1 "Codice Penale" e vanno segnalate alle autorità competenti (Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri).
Informazioni utili: la segnalazione dovrà fornire le informazioni necessarie per una completa e corretta valutazione del problema (fonte, frequenza, orari, durata, ecc.)
Presenza di amianto
L'amianto o asbesto è un minerale naturale a struttura fibrosa, molto utilizzato in passato e il cui uso è stato vietato in Italia con la Legge 27/03/1992, n. 257. É pericoloso perché le fibre, molto sottili, tendono a sfaldarsi e, rimanendo sospese in aria, possono essere respirate causando gravi patologie a carico dell'apparato respiratorio.
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha promulgato la Legge regionale 29/09/2003, n. 17, a seguito della quale è stato approvato il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) (Deliberazione della Giunta regionale 22/12/2005, n. 8/1526). Il PRAL si è posto una serie di obiettivi tra cui il completamento del censimento dei siti con presenza di amianto e la rimozione dell'amianto dal territorio regionale.
Censimento dei siti con presenza di amianto
Per effettuare il censimento dei siti con presenza di amianto i cittadini, in qualità di proprietari, amministratori condominiali, rappresentanti legali di edifici, box auto, capannoni industriali o agricoli, ecc., se riconoscono l'esistenza di materiali contenti amianto sono tenuti a notificarne la presenza compilando il Modulo NA/1 (Allegato 4 del PRAL) come previsto dall'articolo 6 della Legge regionale 29/09/2003, n. 17.
Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto
Per le sole coperture in cemento-amianto (comunemente chiamate "eternit") Regione Lombardia ha approvato un algoritmo per valutarne le condizioni al fine di individuare gli interventi (monitoraggio o bonifica) che il proprietario dell'immobile o il responsabile dell'attività per il quale l'immobile viene usato, dovrà attuare.
Se i danni consistono in crepe, fessure evidenti o rotture e riguardano almeno il 10% dell'estensione totale della superficie si procede alla bonifica. Se invece la superficie appare integra, quindi in caso di danni meno evidenti, è necessario calcolare l'Indice di Degrado (ID). L'Indice di Degrado consente di valutare lo stato di conservazione attraverso l'ispezione visiva ed il risultato è un numero a cui corrispondono le azioni che dovranno essere attuate sull'immobile.
In base al risultato ottenuto gli interventi da attivare saranno:
- nessun intervento e riesame con frequenza biennale (ID inferiore o uguale a 25)
- esecuzione della bonifica entro tre anni (ID compreso tra 25 e 44)
- rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi (ID uguale o maggiore di 45).
Nel caso in cui non l'ID ottenuto non è tale da richiedere la rimozione della copertura entro 12 mesi, il proprietario o il responsabile dovrà comunque:
- nominare un responsabile per la manutenzione dei materiali in amianto
- predisporre la documentazione che consenta di individuarne l'ubicazione
- garantire efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutenzione e in occasione di ogni evento che possa creare un disturbo ai materiali contenenti amianto
- informare correttamente gli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile.
I metodi di modifica previsti dalla normativa sono:
- la sovracopertura che consiste nell'installare una nuova copertura al di sopra di quella esistente in amianto-cemento che verrà comunque lasciata se la struttura portante può supportare un carico permanente aggiuntivo
- l'incapsulamento che prevede la pulizia della superficie della copertura da ricoprire e quindi l'utilizzo di appositi prodotti ricoprenti. Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice e resta a carico del committente l'obbligo di verificarne lo stato di conservazione
- la rimozione che prevede la totale asportazione della copertura in cemento amianto e la sostituzione con altra copertura.