Si informa che, in base alla normativa di Regione Lombardia (principalmente regolata dal Testo Unico delle leggi in materia di commercio e fiere - L.R. n. 6/2010), sussiste l'obbligo, per le attività aperte al pubblico quali:
- Commercio: negozi di vicinato alimentari e non alimentari;
- Somministrazione: bar, ristoranti, pizzerie e pub;
- Servizi alla persona: parrucchieri, estetisti, tatuatori e attività artigianali simili
di informare chiaramente il pubblico su qualsiasi variazione degli orari e sui giorni di chiusura estiva o per ferie. Tuttavia non esiste l'obbligo di utilizzare un cartello standard unico o ministeriale.
Le regole si articolano su due punti fondamentali.
- OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DEL CARTELLO
Cosa esporre: È obbligatorio esporre un cartello ben visibile dall'esterno del locale che indichi in modo inequivocabile i giorni di chiusura o i nuovi orari adottati.
Formato: la grafica e il layout sono liberi a patto che le informazioni siano chiare, leggibili e non ingannevoli.
Sanzioni: la mancata esposizione degli orari o il mancato rispetto di quelli indicati sul cartello comporta una violazione amministrativa, sanzionabile
2. COMUNICAZIONE AL COMUNE (SUAP)
Chiusure brevi (fino a 30 giorni): a seguito delle liberalizzazioni nazionali e dei recepimenti regionali, non è più necessario inviare alcuna comunicazione preventiva al Comune per le normali ferie estive.
Chiusure lunghe (superiori a 30 giorni): Se la chiusura estiva o la sospensione dell'attività supera i 30 giorni consecutivi, permane l'obbligo di inoltrare una comunicazione formale al SUAP comunale o tramite la piattaforma telematica https://www.impresainungiorno.gov.it