giovedì 21 settembre 2023
COS'È UN PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?
La Mediazione Civile è un servizio gestito all'interno di un Organismo di Mediazione iscritto presso il registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il procedimento di mediazione viene gestito da un mediatore terzo e imparziale rispetto alle parti, che assiste le stesse nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Il mediatore ascolta le parti e gli eventuali assistenti di parte in sessioni congiunte e soggette all'obbligo della riservatezza. CHI È IL MEDIATORE?
Il mediatore è un professionista abilitato con competenze in tecniche di negoziazione e mediazione e con conoscenze specifiche nella materia oggetto di controversia. Il mediatore sviluppa con le parti ipotesi di accordo concentrandosi sui bisogni e le necessità di esse, lasciando le questioni di diritto ai margini del procedimento. Mira a facilitare un accordo possibilmente conveniente a tutte le parti ed è privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti. Può formulare una formale proposta di conciliazione. QUANTO COSTA UN PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE ?
All'avvio del procedimento ogni parte versa all'Organismo diritti di segreteria per €40,00 + Iva oltre ad un contributo forfettario per la notifica degli atti pari ad €10,00 + Iva per ciascuna parte del procedimento. Durante il primo incontro di mediazione, il mediatore da corso ad una fase di "programmazione" nella quale "verifica con le parti la possibilità di proseguire nel tentativo di conciliazione"; laddove, in detto primo incontro, dovesse riscontrarsi l'impossibilità di proseguire nel procedimento, nessun ulteriore costo è previsto. Se le parti raggiungono l'accordo al primo incontro o intendono proseguire nel procedimento oltre la fase di "programmazione", i costi per ogni parte che comprendono l'intero servizio di mediazione indipendentemente dal numero di incontri e dal numero di mediatori messi a disposizione dall'Organismo, sono indicati nelle tabelle del Regolamento dell'Organismo prescelto. BENEFICI FISCALI LEGATI AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CIVILE
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. Alle parti è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a €500,00; in caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. QUANTO DURA IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?
Dal deposito dell'istanza o domanda di mediazione presso la segreteria dell'Organismo:
COS'È UN'ISTANZA O DOMANDA DI MEDIAZIONE?
È il documento con cui chi intende avviare un procedimento formula richiesta alla segreteria dell'Organismo di avviare la procedura convocando le parti in mediazione. L'istanza o domanda di mediazione deve essere compilata dalla parte e/o dall'eventuale assistente di parte e deve contenere dati anagrafici completi e ogni tipo di recapito della parte istante, dati anagrafici completi e ogni tipo di recapito delle parti convenute, breve descrizione dei fatti oggetto di controversia, individuazione della materia di conflitto, indicazione delle richieste della parte istante / obiettivo dell'avvio del procedimento; eventuali allegati ad uso del mediatore. L'istanza può essere depositata allo "SPORTELLO DI CONCILIAZIONE ICAF" presente sul territorio, direttamente presso la sede della segreteria generale, o a mezzo fax, email o lettera raccomandata.
PER QUALI TIPI DI CONTROVERSIA È OBBLIGATORIO IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE?
In queste materie è obbligatoria la presenza dell'avvocato che assiste le parti nel procedimento di mediazione: condominio (fra cui contestazioni di delibere assembleari entro i termini di impugnazione); diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria; risarcimento danni da diffamazione con mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari; contratti e convenzioni in qualsivoglia materia contenenti clausole di mediazione; statuti e atti relativi a qualsivoglia ambito contenenti clausole di mediazione.
PER QUALI TIPI DI CONTROVERSIA È FACOLTATIVO IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE?
La presenza dell'avvocato che assiste le parti nel corso del procedimento di mediazione non è obbligatoria (quindi le parti possono partecipare autonomamente o con l'assistenza di un professionista di qualsivoglia sfera professionale) quando la controversia rientra nell'ambito di ogni altro diritto civile disponibile: parte disponibile del diritto del lavoro; controversie patrimoniali fra coniugi; recupero crediti commerciali, recupero crediti fra privati, recupero crediti condominiali; sfratti; controversie aziendali e societarie; rapporti con pubbliche amministrazioni ed enti locali (nell'ambito dei diritti disponibili); appalto; prestazione d'opera intellettuale, prestazione d'opera manuale; mandato; contratti di agenzia.
IN CASO DI MATERIE "OBBLIGATORIE", COSA SUCCEDE SE NON VIENE AVVIATA LA MEDIAZIONE?
Non è possibile procedere con l'azione giudiziaria perché l'esperimento del procedimento di mediazione è considerato "condizione di procedibilità" della domanda giudiziale.
COSA SUCCEDE SE NON PARTECIPO O SE LA MIA CONTROPARTE NON PARTECIPA ALLA MEDIAZIONE
Il procedimento di mediazione può essere celebrato su richiesta della parte istante anche in caso di mancata partecipazione della controparte, allo scopo di richiedere la formulazione di una proposta del mediatore. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Il giudice condanna la parte che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
CHE EFFETTI E CHE VANTAGGI PUÒ COMPORTARE LA PROPOSTA DEL MEDIATORE?
In caso di formulazione della proposta del mediatore e di fallimento della mediazione, la parte che intenderà ricorrere all'Autorità Giudiziaria per l'esercizio dei propri diritti potrà inserire nell'atto di citazione la proposta del mediatore, con le possibili conseguenze in merito all'addebito delle spese legali e processuali previste. Quando la sentenza corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto; ciò può avvenire anche quando la sentenza non corrisponde interamente al contenuto della proposta, laddove il giudice ritenga che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni. L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative ed è omologato con decreto del Presidente del Tribunale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Se al procedimento di mediazione tutte le parti sono assistite da un avvocato e gli avvocati presenti sottoscrivono il verbale di accordo, il verbale costituisce direttamente titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. ICAF -
Sportelli di conciliazione a Novate