martedì 21 marzo 2023
Valide dal 14 ottobre e fino al 13 novembre 2020 le misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 contenute nel Dpcm firmato oggi, 13 ottobre, dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Tra i 12 articoli che compongono il provvedimento, le principali novità sono: MASCHERINE. Resta confermato l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono esclusi dall'obbligo di mascherina: coloro che praticano attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni e i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. E', inoltre, "fortemente raccomandato" l'utilizzo dei dispositivi "anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi".
BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE Sono consentite le attività con servizio di ristorazione fino alla mezzanotte con consumo al tavolo e fino alle 21 in assenza di consumo al tavolo. Resta l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro.
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, SPETTACOLI, CINEMA, TEATRI Sono consentite le manifestazioni pubbliche in forma statica con le opportune distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento. Gli spettacoli aperti al pubblico (teatro, concerti, cinema e spazi all'aperto) sono svolti con posti preassegnati e distanziati. Sono sospesi gli eventi che implicano assembramento. Restano sospese le attività in sale da ballo e discoteche. Sono consentite le feste conseguenti a cerimonie civili o religiose (matrimoni, comunioni, funerali ecc) con la partecipazione massima di 30 persone, le manifestazioni fieristiche e i congressi.
ABITAZIONI PRIVATE Per le case private "è fortemente raccomandato di evitare feste" e di "evitare di ricevere persone non conviventi in numero superiore a sei".
COMPETIZIONI SPORTIVE Per gli eventi e le competizioni riguardanti sport di squadra e individuali è consentita la presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre un numero massimo di 1000 spettatori per competizioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per competizioni in luoghi chiusi.
ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte in palestre, piscine, centri e circoli sportivi, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Lo svolgimento degli sport di contatto è consentito dalle società professionistiche (sia a livello agonistico che di base), dalle associazioni dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP, nel rispetto dei protocolli stabiliti dalle Federazioni. Sono vietate le gare, competizioni e attività connesse allo sport di contatto, aventi carattere amatoriale.
SCUOLA Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio. Non è prevista la didattica a distanza, neppure per le Scuole superiori.
Ultimo aggiornamento: martedì 20 ottobre 2020