martedì 19 gennaio 2021
L. 219/2017 – Legge sul Testamento Biologico
Stato Civile
Dott. Paolo Tranchina
Come previsto dalla deliberazione G.C. 156/2013:
La legge sul Testamento Biologico "tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona" riconoscendo le Dichiarazioni Anticipate di volontà nei Trattamenti sanitari, anche dette DAT. La dichiarazione può essere resa da persona maggiorenne e capace di intendere e volere, indicando i trattamenti sanitari che si vuole ricevere e quelli ai quali si vuole rinunciare. Le DAT possono essere redatte in forma di scrittura privata non autenticata, consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza. La legge auspica (ma non obbliga) che ogni persona, nel momento in cui sottoscrive il proprio biotestamento, deleghi un fiduciario, una persona in cui pone la massima fiducia, che si assuma la responsabilità di interpretare le DAT contenute nel biotestamento, anche alla luce dei cambiamenti intercorsi nel tempo e di possibili nuove prospettive offerte dalla medicina. Le DAT espresse nel biotestamento si possono modificare o revocare in ogni momento, così come la nomina del fiduciario. Il testamento biologico è esente dall'obbligo di registrazione tributaria, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.
Presentazione di persona, del diretto interessato, presso l’Ufficio di Stato Civile, preferibilmente previo appuntamento
giovedì 4 ottobre 2018
Dichiarazione anticipata di trattamento con fiduciario