martedì 19 gennaio 2021
Legge 10 aprile 1951, n. 287 Legge 8 marzo 1989 n. 95 modificata dall’art. 3 della L. 21 marzo 1990.53
Elettorale e Leva
Dott.ssa Claudia Rossetti
Come previsto dalla deliberazione G.C. 156/2013:
I cittadini interessati presentano domanda di iscrizione all’ufficio elettorale del comune di residenza dal 1/10 al 30/10 di ogni anno. La domanda una volta accettata, resta valida fino alla richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.Per poter svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale è necessario essere iscritti all’ Albo.
La domanda compilata va consegnata all’ufficio protocollo o con le seguenti modalità alternative l’una all’altra: · inoltrata on-line · presentata personalmente all’ufficio elettorale. La consegna della domanda può essere delegata ad altra persona che dovrà presentare, in allegato alla domanda, una fotocopia non autenticata del documento d’ identità del richiedente. · Inviata per posta o via fax al n. 02/33240000 allegando fotocopia del documento d’ identità del richiedente. L’inclusione nell’Albo deve ritenersi valida finché sussisteranno le condizioni previste dalla Legge che l’hanno resa possibile. Richiesta di cancellazione: La richiesta di cancellazione può essere fatta in ogni momento con le stesse modalità utilizzabili per la richiesta d'iscrizione.
giovedì 10 novembre 2016
Iscrizione all'albo dei presidenti di seggio elettorale
Cancellazione dall'albo dei presidenti di seggio elettorale