giovedì 18 aprile 2024
Accensione impianti termici dopo il 15 aprile
In presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio è possibile riaccendere gli impianti termici di riscaldamento per una durata massima di 7 ore giornaliere. La normativa nazionale e quella regionale prevedono che "in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio" gli impianti termici possano essere attivati al di fuori del periodo ordinario (15 ottobre - 15 aprile), con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. Normativa di riferimento: Decreto del Presidente della Repubblica n.74/2013 Art. 4 DGR 31 luglio 2015, n.X/3965, Art.8
Ultimo aggiornamento: martedì 17 aprile 2018