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giovedì 28 marzo 2024
Si rammenta che, come previsto all'art. 32 del Regolamento Servizi di Igiene Ambientale, tutti i proprietari e Amministratori d'immobili prospicienti marciapiedi, strade, percorsi pedonali, dovranno provvedere per tutta la lunghezza della loro proprietà:
In caso contrario si applicheranno le sanzioni previste all'art. 39 del Regolamento Servizi di Igiene Ambientale.
Ultimo aggiornamento: martedì 17 novembre 2015